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Statuto

Art. 1 – Denominazione: È costituita, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa relativa al Terzo settore, una associazione non riconosciuta la cui denominazione è stabilita in “ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  – ETS”.

Art. 2 – Sede: L’Associazione ha sede provvisoria presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone (sita in Via Montereale 24, Pordenone).

Art. 3 – Durata: L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopo: L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo e intenzione di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati ha ad oggetto, così come indicato dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 117/2017, interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

  1. promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace di quanti ne fossero colpiti;
  2. istruire i diabetici e le loro famiglie;
  3. sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l’assistenza dei diabetici e delle loro famiglie;
  4. favorire e promuovere una concreta solidarietà ai diabetici e ai loro familiari;
  5. suggerire, promuovere e sviluppare iniziative volte ad assicurare adeguati mezzi laddove l’assistenza pubblica non offre adeguati interventi;
  6. sviluppare i contatti con altri organismi al fine di migliorare ed ampliare le proprie conoscenze.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 5 – Patrimonio: Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, così come indicato nell’articolo 4 ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni dei sostenitori. Sono gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti all’associazione.

Art. 5bis – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio: L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5ter – Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea Straordinaria nei casi di estinzione o scioglimento, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 6 – Membri dell’associazione: L’adesione all’Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti, senza limiti di età.

Il numero degli associati in ogni caso non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla Legge in materia di Enti del Terzo Settore.

La qualità di associato si acquista versando la quota annuale stabilita dall’Organo di Amministrazione. Il versamento della quota è a scadenza annuale. Eventuali esclusioni dovranno essere motivate e comunicate agli interessati entro 60 giorni.

Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati: Gli associati partecipano di diritto all’Assemblea ed esprimono il loro voto in seno alla stessa. Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo sociale annuo dovuto all’Associazione nonché l’impegno alla partecipazione e alla collaborazione per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
  • visionare i libri associativi e sociali, previo appuntamento presso la sede dell’associazione, ubicata c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone ( sita in Via Montereale 24, Pordenone);
  • votare in Assemblea.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Art. 8 – Gli organi dell’Associazione: Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea degli Associati;
  2. L’Organo di Amministrazione;
  3. Il Presidente dell’Associazione e Vicepresidente dell’Associazione;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere,
  6. Il Comitato di controllo.

Le cariche associative sono assunte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 – L’Assemblea degli Associati: L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti. L’Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

j) al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 30 comma 1 del d.lgs. 117/2017 procede alla nomina di un Organo di Controllo anche monocratico;

k) al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 31 comma 1 del d.lgs. 117/2017 procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno, su convocazione dell’Organo di Amministrazione, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivi e delle relazioni sull’attività dell’Organo di Amministrazione.                                                                                                  L’Assemblea si riunisce ogni tre anni per il rinnovo degli organi sociali. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inoltrato agli interessati almeno un giorno prima della convocazione, con qualsiasi mezzo anche a mezzo comunicazione orale o telefonica da parte dell’Organo di Amministrazione nella persona del suo Presidente. Ogni associato in regola con il versamento del contributo annuo ha diritto di voto. Per quanto riguarda il funzionamento dell’Assemblea è da ritenersi valida l’Assemblea in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti rispetto agli iscritti. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea straordinaria è quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Per quanto riguarda il funzionamento dell’Assemblea si applicano gli articoli 20, 21 e 23 del Codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

Art. 10 – Assemblea ordinaria: L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 (Assemblea straordinaria): L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati (* o in alternativa scegliere tra 2/3 o metà più uno, comunque è necessaria una maggioranza qualificata) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile)

Art. 12 – Organo di Amministrazione: L’Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto e nominato dall’Assemblea. L’Organo di Amministrazione è composta da un numero di amministratori non inferiore a 7 e non superiore a 11, tuttavia il loro numero può essere modificato in Assemblea. Gli Amministratori dell’Organo di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Saranno eletti amministratori i candidati maggiorenni che in sede di votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti giuridici associati. Gli amministratori eletti nominano tra essi un Presidente e un Vice Presidente. Provvedono, inoltre alla nomina del Segretario. L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno la maggioranza relativa degli amministratori. L’avviso di convocazione deve essere inoltrato agli interessati con un preavviso di almeno un giorno con qualsiasi  mezzo di comunicazione anche orale, telefonica o attraverso posta elettronica.. Le riunioni dell‘Organo di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori. Le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza relativa dell’Organo di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le funzioni dell’Organo di Amministrazione sono:

  1. deliberare sulle convocazioni dell’Assemblea;
  2. deliberare sui programmi di attività dell’Associazione;
  3. eleggere il Segretario;
  4. deliberare sulle mansioni da affidare al Segretario;
  5. deliberare sui regolamenti interni dell’Associazione e sulle norme di svolgimento dell’attività sociale;
  6. predisporre il bilancio finanziario annuale consuntivo dell’Associazione e sottoporlo alla verifica del Comitato di Controllo e all’approvazione dell’Assemblea;
  7. predisporre il bilancio finanziario annuale preventivo e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
  8. deliberare l’importo del contributo annuo associativo;
  9. ratificare l’operato svolto dal Presidente o dal Vicepresidente nei casi di urgenza;
  10. deliberare sulla partecipazione ad Enti, Società, Associazioni e altri Enti del Terzo Settore nell’interesse dell’Associazione;
  11. deliberare sul limite massimo di spesa da attribuire al Presidente ed al Vicepresidente;
  12. ratificare la nomina del delegato del Presidente alla funzione di Tesoriere;
  13. deliberare ogni altro atto di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non sia, per previsione statutaria; attribuita da altri organi sociali.

I membri dell’Organo di Amministrazione sono responsabili in solido dell’attività sociale e finanziaria dell’Associazione per tutta la durata del loro mandato, essi rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2394bis, 2395, 2396, 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del D.Lgs. 29/2010, in quanto compatibili.

Art. 13 – Il Presidente ed il Vicepresidente: Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione fra i suoi membri e rappresenta l’Associazione verso i soci e verso i terzi. Il Vicepresidente è eletto dall’Organo di Amministrazione fra i suoi membri ed ha il compito di sostituire il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza del Presidente. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di Amministrazione in merito all’attività compiuta. Le funzioni del Presidente sono:

  1. convocare e presiedere l’Organo di Amministrazione;
  2. curare l’esecuzione delle delibere dell’Organo di Amministrazione;
  3. vigilare sul buon andamento delle attività dell’Associazione;
  4. deliberare in caso di urgenza su tutte le materie di competenza dell’Organo di Amministrazione sottoponendo il proprio operato a successiva ratifica dell’Organo di Amministrazione nella prima convocazione utile;
  5. riscuotere e versare somme con il limite massimo di spesa deliberato dall’Organo di Amministrazione.
  6. controllare il diritto di voto nelle assemblee degli associati.

Art. 14 – Il Segretario: Il Segretario è eletto dall’Organo di Amministrazione fra gli associati anche non aventi la carica di amministratore. Egli ha il compito di assistere alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e di verbalizzare le delibere da questo votate. Deve eseguire le mansioni affidategli dall’Organo di Amministrazione. Il Segretario dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione ed ha diritto di voto all’interno dell’Organo di Amministrazione soltanto se ricopre la carica di amministratore.

Art. 15 – Il Tesoriere: La funzione del Tesoriere è assegnata statutariamente al Presidente dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione può delegare tale funzione ad un socio di sua fiducia con ratifica da parte dell’Organo di Amministrazione. Il Tesoriere dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione ed ha diritto di voto all’interno dell’Organo di Amministrazione soltanto se ricopre la carica di amministratore.

Art. 16 – Il Comitato di controllo: Il Comitato di controllo è un organo eletto direttamente dall’Assemblea ed è composto da due persone.

Il Comitato di controllo ha il compito di esaminare la regolarità contabile del bilancio consuntivo predisposto dall’Organo di Amministrazione e di sottoscriverlo se regolare. Qualora il bilancio consuntivo non sia regolare il Comitato di controllo deve rinviare il bilancio all’Organo di Amministrazione per la sua regolarizzazione.

Il Comitato di controllo dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione.

Art. 17 – Volontari: La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.  La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.  

Art. 18 – Personale retribuito: L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 19 – Bilancio: I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico del terzo settore. Art. 20 – Disposizioni finali: Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.