ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

 

STATUTO

 

Art. 1 - Denominazione: è costituita un'Associazione la cui denominazione è stabilita in "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE".

Art. 2 - Sede: l'Associazione ha sede provvisoria presso lo Ospedale Civile "S. Maria degli Angeli" di Pordenone.

Art. 3 - Durata: l'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopi: l'Associazione si propone i seguenti scopi:

 a)  promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace di quanti ne fossero colpiti;
 b)  istruire i diabetici e le loro famiglie;
 c)  sensibilizzare gli organi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza dei diabetici e delle loro famiglie;
 d)  favorire e promuovere una concreta solidarietà ai diabe­tici e alle loro famiglie;
 e)  suggerire, promuovere e sviluppare iniziative volte ad assicurare adeguati mezzi laddove l'assistenza pubblica non offre adeguati interventi;
 f)  sviluppare i contatti con altri organismi al fine di migliorare ed ampliare le attuali conoscenze.

E' escluso pertanto qualsiasi scopo o intenzione di lucro.

Art. 5 - Patrimonio: il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni dei sostenitori.

Art. 6 - Membri dell'Associazione: l'adesione all'Associa­zione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti. La qualità di associato si acquista ver­sando la quota annualmente stabilita dal Consiglio Diretti­vo. Il versamento della quota è a scadenza annuale.

Art. 7 - Diritti ed obblighi degli associati: gli associa­ti partecipano di diritto all'Assemblea ed esprimono il loro voto in seno alla stessa. Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo sociale annuo dovu­to all'Associazione nonché l'impegno alla partecipazione e alla collaborazione per il conseguimento degli scopi della Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione: organi dell'Associazione sono:

 a)  l'Assemblea degli associati;
 b)  il Consiglio Direttivo;
 c)  il Presidente ed il vice Presidente;
 d)  il Segretario;
 e)  il Tesoriere;
 f)  il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - L'Assemblea degli associati: è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti. Deve riunirsi almeno una volta all'annp su convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione sull'attività del Consiglio Direttivo. Ogni 2 (due) anni si riunisce per il rinnovo degli organi socia­li. L’avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inoltrato agli interessati almeno un giorno prima della con­vocazione anche a mezzo comunicazione orale o telefonica da parte del Consiglio Direttivo nella persona del suo Presiden­te. Ogni associato in regola con il versamento del contributo sociale annuo ha diritto al voto. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Assemblea si applicano gli artt. 20, 21 e 23 del Codice Civile.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto direttamente dall'Assemblea e composto da un numero di consiglieri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici). Il loro numero può essere variato dall'Assemblea. I consiglieri durano in ca­rica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Saranno eletti consi­glieri i candidati maggiorenni che in sede di votazione ab­biano ottenuto il maggior numero di voti. I consiglieri e letti nominano tra essi un Presidente e un vice Presidente. Provvedono, inoltre, alla nomina del Segretario. Il Consi­glio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno la maggioranza relativa dei consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato agli interessati con un preavviso di almeno un giorno anche a mezzo di comunicazio­ne orale o telefonica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza relativa del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

 a)  deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea;
 b)  deliberare sui programmi di attività dell'Associazione;
 c)  eleggere il Segretario;.
 d)  deliberare sulle mansioni da affidare al Segretario;
 e)  deliberare sui regolamenti interni dell'Associazione e sulle norme di svolgimento dell'attività sociale;
 f)  predisporre il bilancio finanziario annuale consuntivo dell'Associazione e sottoporlo alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea;
 g)  predisporre il bilancio finanziario annuale preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
 h)  deliberare l'importo del contributo annuo associativo;
 i)  ratificare l'operato svolto dal Presidente o dal vice Presidente nei casi di urgenza;
 l)  deliberare sulla partecipazione ad Enti, Società, Asso­ciazioni nell'interesse dell'Associazione;
 m)  deliberare sul limite massimo di spesa da attribuire al Presidente e al vice Presidente;
 n)  ratificare la nomina del delegato dal Presidente alla funzione di Tesoriere;
 o)  deliberare ogni altro atto di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non sia dal presente sta­tuto attribuito ad altri organi sociali.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili il so­lido dell'attività sociale e finanziaria dell'Associazione per tutto il tempo del loro mandato.

Art. 11 - Il Presidente ed il vice Presidente: il Presiden­te è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e rappresenta l'Associazione verso i soci e verso i terzi. Il vice Presidente è pure eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di sostituire il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza. Le funzioni del Presidente sono:

 a)  convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 b)  curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Diret­tivo;
 c)  vigilare sul buon andamento delle attività dell'Associa­zione;
 d)  deliberare in caso di urgenza su tutte le materie di com­petenza del Consiglio Direttivo sottoponendo quindi il proprio operato alla ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione;
 e)  riscuotere e versare somme con il limite massimo di spe­sa deliberato dal Consiglio Direttivo;
 f)  controllare il diritto di voto nelle Assemblee degli as­sociati.

Art. 12 - Il Segretario: è eletto dal Consiglio Direttivo fra gli associati anche non consiglieri. Ha il compito di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e di verba­lizzare le delibere da questo votate. Deve seguire le man­sioni affidategli dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo solo se eletto fra i consiglieri stessi.

Art. 13 - Il Tesoriere: la funzione di Tesoriere è asse­gnata di diritto al Presidente che può delegarla ad un socio di sua fiducia su ratifica della nomina da parte del Consiglio Direttivo. Ha il compito di assicurare la buona tenuta dei libri contabili e della contabilità dell'Asso­ciazione. Non ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti: è eletto di­ rettamente dall'Assemblea ed è composto da 2 (due) persone. Ha il compito di esaminare la regolarità contabile del bi­lancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ogni anno e di sottoscriverlo se regolare. In caso contrario de­ve rinviarlo per la sua regolarizzazione al Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Per quanto non contemplato in questo statuto fan­no fede le disposizioni della legge dello Stato italiano.

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